Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, RS 916.344; Ordinanza sulla costruzione di stalle, RS 916.016); espropriazione materiale.
1. Competenza del Tribunale federale (consid. 1).
2. Legalità delle disposizioni in materia di effettivi massimi (consid. 4).
3. La garanzia della proprietà costituisce una base legale per pretese di risarcimento solo nella misura in cui elementi essenziali della proprietà sono direttamente limitati. Ciò non è il caso quando viene limitata, in base a provvedimenti economici volti a orientare la produzione, la facoltà di detenere animali da reddito; questione lasciata indecisa per quanto concerne l'uso di costruzioni di stalle (consid. 5).
4. Rigetto di pretese di risarcimento in seguito a un'espropriazione materiale alla luce di disposti costituzionali economici (consid. 6a, 6b, 9b) e in base ai criteri dell'intensità della limitazione (consid. 7), dello scopo della limitazione (consid. 8), della protezione della buona fede (consid. 9) e della parità degli oneri (consid. 10).