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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 15 cpv. 1 lett. b n. 2 OLP; art. 20a cpv. 1 lett. a LPP; beneficiari di prestazioni per i superstiti.
Possono formare una convivenza ai sensi dell'art. 20a cpv. 1 lett. a LPP e dell'art. 15 cpv. 1 lett. b n. 2 OLP anche le persone di medesimo sesso (consid. 6.3).
Una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto sulla previdenza professionale (consid. 7.1).

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referenza

Articolo: art. 20a cpv. 1 lett. a LPP