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Regesto

Art. 8 cpv. 1 e 2, art. 13 cpv. 1 e 2, art. 27 e 49 cpv. 1 Cost.; art. 8 CEDU; LPD; legge ginevrina del 17 dicembre 2009 sull'esercizio della prostituzione; uguaglianza e divieto di discriminazione, sfera privata (protezione dei dati) e domicilio, libertā economica, preminenza del diritto federale.
Presentazione e concorso tra i diritti costituzionali invocati (consid. 3).
L'esigenza legale secondo cui il responsabile di un postribolo o di un'agenzia di escort deve ottenere il previo accordo del proprietario dell'immobile per gestirvi la sua impresa viola la libertā economica (consid. 4). Interpretazione conforme alla Costituzione dell'obbligo imposto al responsabile d'impedire qualsiasi turbamento dell'ordine pubblico (consid. 6), dei controlli effettuati dalle autoritā nei citati esercizi (consid. 7) e, rispetto alla base legale e alla proporzionalitā, del trattamento dei dati relativi alla prostituzione (consid. 9). Costituzionalitā dell'obbligo imposto ai responsabili di questi esercizi di tenere aggiornato un registro interno delle persone che si prostituiscono e delle prestazioni proposte (consid. 5). Le specificitā legate alla prostituzione giustificano delle misure di censimento e degli obblighi di annuncio che non disattendono la Costituzione (consid. 8).

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referenza

Articolo: art. 27 e 49 cpv. 1 Cost., art. 8 CEDU