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Regesto

Art. 20 LBVM e art. 46a vOBVM-CFB; obbligo di dichiarare partecipazioni ed esenzione dallo stesso; diritto transitorio.
Diritto applicabile: la questione a sapere se, nel 2008, i ricorrenti dovevano dichiarare la loro partecipazione nella E. SA dev'essere esaminata alla luce dell'art. 46a vOBVM-CFB (consid. 4).
L'art. 20 cpv. 5 LBVM costituisce una base legale formale sufficiente per permettere all'autoritą di sorveglianza d'emanare, per il tramite dell'art. 46a vOBVM-CFB, una disposizione transitoria concernente l'obbligo di dichiarazione (consid. 5).
L'obbligo di dichiarazione imposto ai ricorrenti non costituisce una grave ingerenza nella loro sfera privata; si tratta di una misura transitoria d'interesse pubblico, che rispetta il principio della proporzionalitą (consid. 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 20 LBVM, art. 20 cpv. 5 LBVM

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