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Regesto

Art. 5 cpv. 1 e art. 178 cpv. 3 Cost.; art. 101, 119, 125 e 130 Cost./GE; regolamento ginevrino del 6 dicembre 2004 relativo ai traduttori giurati (RTJ/GE); delegazione a terzi di compiti dell'amministrazione; separazione dei poteri; legalità; consuetudine costituzionale.
Statuto dei traduttori giurati a Ginevra (consid. 4.3). Siccome i traduttori giurati non fanno parte dell'amministrazione ginevrina, una delegazione in loro favore di compiti dello Stato deve risultare da una legge formale (consid. 4.4). Il regolamento citato (RTJ/GE) non può fondarsi né su una legge cantonale, né direttamente sugli art. 101, 119 (organizzazione amministrativa) o 125 Cost./GE ("materia di polizia"), né su una consuetudine costituzionale; per questo motivo, esso è sprovvisto di una base legale o costituzionale e viola il principio della separazione dei poteri (consid. 4.5).

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Articolo: Art. 5 cpv. 1 e art. 178 cpv. 3 Cost.