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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Curatela dei figli naturali. Art. 311 CC.
1. La decisione dell'autorità cantonale d'ultima istanza sulla nomina d'un curatore ad un figlio naturale non può essere deferita al Tribunale federale attraverso la via del ricorso per riforma, ma può esserlo, se i requisiti speciali di questo rimedio sono adempiuti, attraverso un ricorso per nullità ai sensi dell'art. 68 OG (consid. 1).
2. La madre ha veste per ricorrere (consid. 2).
3. L'autorità tutoria del domicilio che la madre aveva in Svizzera al momento della nascita è competente per nommare un curatore al figlio naturale, anche se la madre è straniera (consid. 3 e 4).
4. Caso in cui la madre si costituisce più tardi un nuovo domicilio all'estero e vi conduce il figlio. Tale quesito non concerne la competenza per territorio delle autorità, ma l'applicazione del diritto materiale; esso non può pertanto essere risolto nella procedura del ricorso per nullità previsto dall'art. 68 OG (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 68 OG, Art. 311 CC

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