Regesto
Registro fondiario; iscrizione come proprietario del coniuge superstite che non ha ancora fatto uso del diritto d'opzione previsto dall'art. 462 cpv. 1 CC.
Per garantire la chiarezza, la completezza e la certezza del registro fondiario occorre farvi figurare, accanto al nome del coniuge superstite o dopo l'enumerazione dei vari coeredi in proprietà comune, l'indicazione che il diritto d'opzione del coniuge superstite non è ancora stato esercitato od è riservato; non trattasi dell'iscrizione di un diritto di proprietà condizionale, vietata dall'art. 12 RFF, ma di una semplice precisazione.