Regesto
Art. 531 cpv. 3, 548 cpv. 1 CO; determinazione del guadagno.
1. Ove un immobile sia conferito in una società semplice al solo scopo della sua edificazione, esso è ripreso, al momento dello scioglimento della società, dal socio che ne era rimasto proprietario.
2. In tal caso, per la determinazione del guadagno va considerato soltanto il maggior valore intervenuto fino al momento dello scioglimento della società.