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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 223 CPM, conflitto di competenza tra la giurisdizione ordinaria e quella militare.
1. Quando sono attribuiti a un corso o a una scuola, gli istruttori soggiacciono al diritto penale militare (consid. 1).
2. Il fatto che una decisione penale pronunciata dalla giurisdizione ordinaria sia passata in giudicato non osta al suo annullamento laddove la giurisdizione militare rivendichi la propria competenza (consid. 3).

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Articolo: Art. 223 CPM