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Regesto

Art. 83 lett. a OG; conflitto di competenza ai sensi dell'art. 223 CPM.
Il giudice istruttore militare entra in servizio con la chiamata o l'ordine del comandante competente (o della Direzione dell'amministrazione militare federale). Ove si rechi in seguito - generalmente in uniforme - al luogo d'udienza, la sua trasferta è vincolata all'obbligo militare che deve adempiere; per le infrazioni alle norme della circolazione commesse durante tale trasferta egli è quindi soggetto al codice penale militare. Solo in assenza di una siffatta connessione, dette infrazioni, commesse da persone soggette al diritto penale militare, possono essere perseguite e giudicate dalle autorità civili.

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Articolo: Art. 83 lett. a OG, art. 223 CPM