Regesto
Art. 78 cpv. 1 LDIP; riconoscimento di un'adozione congiunta pronunciata all'estero e iscrizione nei registri svizzeri di stato civile; competenza indiretta delle autorità estere.
Un'adozione congiunta, effettuata nello Stato di cui la sposa - con doppia nazionalità - è cittadina, da parte di coniugi svizzeri domiciliati in Svizzera, soddisfa le condizioni poste dai combinati articoli 78 cpv. 1 e 23 cpv. 3 LDIP. Siccome tutte le altre condizioni sono adempite, nulla si oppone a che essa sia riconosciuta in Svizzera.