Regesto
Diritto di pegno immobiliare. Estensione agli accessori ( art. 805, 644, 645 CC ).
Sono da considerarsi come accessori solamente le cose necessarie o utili all'uso, al godimento e alla conservazione della cosa principale o all'attivitŕ artigianale o industriale esercitata sulla cosa principale stessa.
Gli utensili o i materiali lasciati da un imprenditore sul proprio fondo, ove si trova il suo ufficio, e destinati a costruzioni in altro luogo non sono accessori del fondo.