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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 237 cp. 2 CP.
Secondo questo disposto legale è punibile non soltanto chi per sua propria colpa perturba o mette in pericolo la circolazione, ma anche chi, per negligenza colpevole, non tiene conto in modo sufficiente del pericolo cagionato da un terzo.

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referenza

Articolo: Art. 237 cp