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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 23 del DF del 23 marzo 1961/21 marzo 1973 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (DAFE) e art. 253 CP (conseguimento fraudolento di una falsa attestazione).
Ove, in occasione della compravendita fondiaria, l'autore dell'infrazione prevista dall'art. 23 DAFE aveva esclusivamente l'intenzione di eludere la normativa di tale decreto federale, non vi è concorso con l'art. 253 CP.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 253 CP, Art. 23 del, art. 23 DAFE