Regesto
Art. 58 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU. Procedura penale; unione personale tra giudice del rinvio e giudice del merito.
1. Portata della garanzia del giudice costituzionale, in particolare della garanzia di un giudice imparziale, obiettivo e senza pregiudizi, secondo gli art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU (consid. 3b); significato di tale garanzia in uno Stato democratico fondato sul diritto (consid. 3c).
2. Ammissibilitą in generale della partecipazione dello stesso giudice a pił stadi di una causa e criteri d'apprezzamento (consid. 3d).
3. Unione o separazione personale tra giudice del rinvio e giudice del merito, in generale; riferimenti alla disciplina prevista nella legislazione sulla procedura penale e alla giurisprudenza (consid. 4).
4. Separazione personale tra giudice del rinvio e giudice del merito nella procedura penale zurighese. Il giudice della Corte suprema (Obergericht) chiamata a decidere in prima istanza, il quale abbia in precedenza, quale membro della Camera d'accusa, ammesso l'accusa e rinviato a giudizio l'imputato, non soddisfa i requisiti stabiliti dagli art. 58 cpv. 1 e 6 n. 1 CEDU (consid. 5).