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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 1, 4, 26 cpv. 2 lett. a LAFE e art. 28 LAFE; nozione di esecuzione di un negozio giuridico nullo per mancanza d'autorizzazione.
Un negozio giuridico concernente l'acquisto di un fondo da parte di persone domiciliate all'estero è eseguito mediante le operazioni che permettono all'acquirente di ottenere la posizione giuridica per cui, in quanto persona domiciliata all'estero, necessiterebbe di un'autorizzazione. In caso di vendita di azioni al portatore di una società immobiliare svizzera, entrano in considerazione esclusivamente le operazioni destinate a trasmettere la proprietà delle azioni all'acquirente straniero, come ad esempio la consegna, rispettivamente la presa in consegna delle azioni. Chiunque partecipa in maniera determinante a queste operazioni ha qualità di autore (consid. 1-4).

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referenza

Articolo: art. 28 LAFE