Regesto
Art. 686 cpv. 4, 685 cpv. 4, 652 CO. Iscrizione nel libro delle azioni e diritto d'opzione concernente azioni nominative.
Ove una società acquisti in seguito a fusione (avvenuta in virtù di una legge straniera) azioni vincolate, essa può farsi iscrivere come azionista nel libro delle azioni alle condizioni previste dall'art. 686 cpv. 4 CO (consid. 2a-e) ed esercitare, di conseguenza, il diritto d'opzione spettantele, sempreché tale suo diritto non sia perento ( art. 652, 685 cpv. 4 CO ) (consid. 2f).
Quando sia azionista non iscritta, non le compete un diritto di opzione; nozione di diritto d'opzione; va respinta al proposito la cosidetta teoria della scissione (consid. 3).