Regesto
Art. 46 OG. Il credito dell'attore diviene litigioso se il convenuto gli oppone in compensazione un credito che è contestato. L'ammontare del credito dell'attore determina allora il valore litigioso dell'azione.
Art. 47 cpv. 3 OG. Ammissibilità del ricorso per riforma per quanto riguarda la domanda riconvenzionale che non raggiunge il valore litigioso previsto dall'art. 46 OG.