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Regesto

Art. 43 OG.
Attiene al diritto pubblico e non al diritto civile la clausola d'un trattato internazionale, a norma della quale certi crediti non possono pił essere l'oggetto d'un'azione giudiziaria o d'un'esecuzione forzata. L'applicazione della clausola non apre la via del ricorso per riforma.

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Articolo: Art. 43 OG