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Regesto

Sospensione delle cause nel fallimento.
Ai sensi dell'art. 207 cpv. 1 LEF, devono essere sospese non solo le cause civili, ma anche le relative procedure ricorsuali ove siano suscettibili di modificare la situazione giuridica esistente dall'apertura del fallimento.

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regesto: tedesco francese italiano

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Articolo: art. 207 cpv. 1 LEF