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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Contingentamento dell'importazione del bestiame da macello e della carne.
Permessi d'importazione per le organizzazioni di produttori indigeni di bestiame da macello che si occupano della vendita (art. 23 cpv. 4 LAgr.; art. 9 cpv. 4 dell'ordinanza del Consiglio federale concernente il mercato del bestiame da macello e l'approvvigionamento con carne, del 30 dicembre 1953).
1. Definizione dell'organizzazione di vendita dei prodotti (consid. 4).
2. Quando i permessi d'importazione per le organizzazioni di vendita sono a titolo eccezionale ammissibili? (consid. 5 e 6).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 23 cpv. 4 LAgr