Regesto
Art. 63 CP; commisurazione della pena, grado di purezza della droga.
Allorché non risulta che l'imputato intendeva fornire della droga particolarmente pura o particolarmente diluita, l'esatto grado di purezza non ha alcuna rilevanza per la valutazione della sua colpa e la commisurazione della pena. D'altronde, la quantità esatta della droga e il suo grado di purezza perdono d'importanza allorquando sono realizzate più circostanze aggravanti ai sensi dell'art. 19 n. 2 LS, e man mano che il limite di cui all'art. 19 n. 2 lett. a LS viene superato (consid. 2b/aa).