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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 85 cpv. 2 LD, art. 251 e 110 num. 5 CP.
1. Concorso ideale tra le disposizioni penali della legge federale sulle dogane, violate da una falsa attestazione della quantitą della merce, e l'art. 251 CP (consid. 1).
2. Il venditore che, in un conteggio destinato ai servizi d'importazione, indica quantitą troppo basse, commette una falsitą in documenti (consid. 2 lett. a).
3. L'iscrizione di un peso inesatto in una lettera di vettura, in una dichiarazione doganale e in un certificato fitosanitario non costituisce falsitą in documenti (consid. 2 lett. b-d).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 85 cpv. 2 LD, art. 251 CP