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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero.
Art. 1 cpv. 2 lett. c, e DCF del 26 giugno 1972 che vieta l'investimento di capitali stranieri in immobili svizzeri: tale divieto è eluso in caso di acquisto delle azioni di una società il cui capitale è composto esclusivamente o in gran parte di azioni di una società immobiliare.