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Regesto

Assistenza giudiziaria gratuita di un minore sotto tutela; rapporto fra il dovere di assistenza dei genitori e quello dello Stato (art. 4 Cost.; 272 segg. CC; 285 CC).
1. L'obbligo generale di assistenza dei genitori implica che essi, nei limiti dei loro mezzi finanziari, assistano il figlio in un procedimento giudiziario e l'aiutino a farsi assistere da un legale, in quanto ciò sia necessario per salvaguardare i suoi diritti. Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell'autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza statale sgorgante dall'art. 4 Cost. (consid. 4).
2. Questo principio vale indipendentemente dall'apparenza di un conflitto d'interessi tra il minorenne sotto tutela e i suoi genitori (consid. 5).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 4 Cost., ; 285 CC

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