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Regesto

Art. 89 cpv. 2 LAMal; competenza territoriale del tribunale arbitrale cantonale in caso di fornitori di prestazioni che esercitano in diversi Cantoni.
Il tribunale arbitrale del Cantone in cui si concentra l'attività del medico - tenendo conto dell'insieme delle attività del suo studio medico - ha la competenza territoriale secondo il criterio di collegamento alternativo dell'art. 89 cpv. 2 LAMal (luogo dell'installazione permanente). Se il medico esercita in due o più Cantoni, è necessaria una ponderazione delle varie attività svolte. Per tale ponderazione, alla parte attrice non devono essere poste esigenze troppo elevate (consid. 4 e 4.1).

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Articolo: Art. 89 cpv. 2 LAMal