Regesto a
Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; art. 272 cpv. 1 in relazione con gli art. 274, 278 e 279 CPP .
Impugnabilitą successiva di sorveglianze telefoniche segrete da parte dell'interessato (consid. 1.1).
Regesto b
Legittimazione a ricorrere (consid. 4.1). Condizioni di utilizzazione e di sorveglianza secondo l'art. 278 cpv. 2 in relazione con l'art. 269 CPP (consid. 4.2). Reperti casuali rinvenuti nell'ambito di sorveglianze anteriori connesse di terzi. Nella misura in cui gli atti di causa permettono di verificare se i reperti casuali potevano giustificare le misure di sorveglianza litigiose ordinate nei confronti dell'interessato e se le condizioni legali di questi provvedimenti istruttori erano adempiuti, non sussiste alcun diritto a consultare gli atti delle procedure di sorveglianza connesse (consid. 4.3). Di massima, misure di sorveglianza legali possono durare fintanto appaiano oggettivamente necessarie per chiarire in maniera accurata la fattispecie. L'imputato sorvegliato segretamente non beneficia certo di un diritto d'essere immediatamente impedito a commettere ulteriori reati. In caso di delinquenza persistente (rispettivamente di reati permanenti), l'autoritą inquirente e quella di approvazione devono nondimeno considerare anche la tutela dei beni giuridici e il principio dell'applicazione uniforme del diritto penale (consid. 4.4).
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Articolo:
Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF,