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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 8 CEDU; art. 10 cpv. 2, art. 13 cpv. 2, art. 16, art. 22, art. 36 Cost.; art. 197 cpv. 1, art. 255 cpv. 1 lett. a, art. 260 CPP; restrizione dei diritti fondamentali mediante l'allestimento di un profilo di DNA e il rilevamento segnaletico nell'ambito della partecipazione ad una manifestazione pacifica.
Critica alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui l'allestimento di un profilo di DNA costituisce soltanto un'ingerenza lieve nell'integrità fisica e nella protezione della sfera privata (consid. 2.3).
Il chiarimento del reato non necessita né di un profilo di DNA né di un rilevamento segnaletico (consid. 3).
È dubbio che esistano eventuali altri reati sufficientemente gravi (consid. 4.3.1). In ogni caso, difettano indizi concreti e rilevanti sulla possibile implicazione dell'imputato in ulteriori infrazioni (consid. 4.3.2-4.3.4). Una manifestazione pacifica soggiace alla protezione della libertà di riunione e della libertà di opinione; l'allestimento di un profilo di DNA e il rilevamento segnaletico risultano sproporzionati (consid. 4.4 e 4.5).

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referenza

Articolo: Art. 8 CEDU, art. 13 cpv. 2, art. 16, art. 22, art. 36 Cost., art. 197 cpv. 1, art. 255 cpv. 1 lett. a, art. 260 CPP