Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero; portata dell'art. 17 cpv. 1 lett. c DAFE.
Quando, in virtù di detta disposizione, l'affare è trasmesso, previa inchiesta, all'autorità cantonale di prima istanza, questa è tenuta a decidere d'ufficio sull'assoggettamento all'obbligo autorizzativo (consid. 2a). L'Ufficio federale di giustizia non è legittimato ad intervenire dinnanzi a tale autorità e non può, quindi, presentarle conclusioni (consid. 2b).