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Regesto

Art. 80 DPA; termine ai ricorso per l'amministrazione.
L'amministrazione che è parte della procedura giudiziaria prevista dagli art. 73 segg. DPA deve ricorrere - sul piano cantonale - nel termine fissato dal diritto cantonale. Il termine di 10 giorni istituito dall'art. 80 cpv. 2 DPA vale solo per il Procuratore generale della Confederazione.

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Articolo: Art. 80 DPA, art. 80 cpv. 2 DPA