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Regesto

Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori (art. 164 n. 1 CP).
Non aliena valori patrimoniali gratuitamente o contro una prestazione manifestamente inferiore, ai sensi dell'art. 164 n. 1 cpv. 3 CP, colui che è autorizzato ad agire in qualità di organo di una società anonima e che salda per essa un debito derivante da mutuo, scaduto ed esigibile. Ciò a prescindere dal fatto che la persona che agisce come organo sia nello stesso tempo creditrice del mutuo (consid. 1.3).

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referenza

Articolo: art. 164 n. 1 CP, art. 164 n. 1 cpv. 3 CP