Regesto
Art. 271 segg. LEF.
1. Le autorità di esecuzione non sono subordinate all'autorità competente per il sequestro; esse possono pertanto verificare i decreti di sequestro ricevuti da quest'ultima autorità (consid. 2b).
2. L'esecuzione di un sequestro va rifiutata laddove, secondo quanto indicato dallo stesso creditore, i beni di cui trattasi non appartengono individualmente al debitore (consid. 2c).