Regesto
Diritto di ritenzione (art. 283 LEF).
1. L'esecuzione dell'inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione, diversamente da quanto avviene per il pignoramento (art. 90 LEF), non deve essere comunicata al debitore.
2. Nell'esecuzione dell'inventario di ritenzione si deve applicare per analogia l'art. 97 LEF. L'ufficiale di esecuzione deve avvalersi d'un perito quando la stima di un oggetto richiede conoscenze speciali ch'egli non possiede. Quando questa regola è stata violata, non bisogna annullare l'inventario, ma basta ordinare una nuova stima ad opera d'un perito e invitare l'ufficio di esecuzione ad adattare l'estensione del diritto di ritenzione a questa nuova stima.