Regesto
Ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori su di un ospedale appartenente ad un'associazione; art. 839 segg. CC.
1. Per determinare se possa essere costituito un diritto di pegno non basta considerare lo scopo a cui il fondo č destinato, ma occorre altresě accertare se il fondo non faccia parte dei beni amministrativi dell'ente pubblico. Tale appartenenza č data quando l'ente pubblico possa disporne (consid. 1b).
2. Gli art. 9 e art. 10 della legge federale sull'esecuzione per debiti contro i comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale, secondo cui certi beni non possono essere pignorati né costituiti in pegno, si applicano soltanto ai beni appartenenti ai comuni o ad altri enti di diritto pubblico cantonale, e non ai beni di enti privati (consid. 1c).