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Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. Ammissibilità (art. 88, 89 cpv. 1 OG).
Pur essendo proposto dalla Federazione svizzera delle imprese di lavoro temporaneo, che non ha provato la propria legittimazione ricorsuale, il ricorso è nondimeno ammissibile in quanto presentato, in realtà, dalle imprese ginevrine le quali hanno conferito alla Federazione il mandato di rappresentarle all'uopo (consid. 1a, b).
La presentazione prematura di un ricorso di diritto pubblico contro una legge non lo rende inammissibile (consid. 1c).
2. Forza derogatoria del diritto federale (art. 2 disp. trans. Cost.).
Condizioni alle quali i Cantoni possono emanare norme di diritto pubblico nelle materie regolate dal diritto federale, civile o pubblico (conferma della giurisprudenza) (consid. 2a).
La legge federale concernente il servizio di collocamento non si applica alle imprese di lavoro temporaneo: la Confederazione non si è avvalsa in modo esauriente della competenza - non esclusiva - conferitale dall'art. 34ter Cost. (consid. 2b).
Nel quadro del controllo astratto delle norme, la legge ginevrina del 19 dicembre 1980 che modifica la legge sul servizio di collocamento si presta ad un'interpretazione conforme alla Costituzione (consid. 2c).
3. Libertà di commercio e d'industria (art. 31 Cost.). Condizioni alle quali è consentito al diritto cantonale di limitare la libertà di commercio e d'industria (conferma della giurisprudenza) (consid. 3a).

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referenza

Articolo: art. 88, 89 cpv. 1 OG, art. 34ter Cost., art. 31 Cost.