Regesto a
Art. 30c cpv. 6 LPP; art. 331e cpv. 6 CO; art. 22 LFLP; art. 122 CC.
Qualora gli ex coniugi dovessero rimanere, anche dopo il divorzio, proprietari comuni dell'immobile finanziato mediante prelievi anticipati, questi ultimi vanno presi in considerazione ai fini della divisione degli averi previdenziali; tuttavia, il prelievo anticipato del coniuge avente diritto a una compensazione non può essere dato a titolo di prestazione di uscita poiché continua ad essere investito nell'abitazione e non si trova nella sostanza dell'istituto di previdenza (consid. 3 e 4).
Regesto b
Art. 27 cpv. 1 LDIP; art. 652 segg. CC.
Nessuna violazione dell'ordine pubblico se la sentenza estera di divorzio dispone il mantenimento, anche dopo il divorzio, della proprietà comune sull'abitazione coniugale (consid. 5).