Regesto
Art. 58 PA.
- La decisione resa pendente lite conformemente a questo disposto toglie la controversia solo nella misura in cui accondiscende al petitum dell'insorgente.
- Nella misura in cui non è stata risolta in detta decisione successiva, la lite permane sulle domande non soddisfatte; in tal caso l'autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che il ricorrente debba impugnare l'atto successivo.