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Regesto

Art. 44 n. 1 cpv. 1 CP in relazione con l'art. 43 n. 2 CP. Sospensione dell'esecuzione della pena e collocamento in un asilo per alcolizzati.
L'esecuzione di lunghe pene privative della libertà personale, rispetto alle quali il soggiorno massimo di due anni in un asilo per alcolizzati (art. 44 n. 3 cpv. 1 CP) non rappresenta neppure i 2/3 della durata, va sospesa, per consentire un trattamento in tale stabilimento, solo eccezionalmente, ossia solo laddove possa attendersi da detta misura un successo nella risocializzazione che non potrebbe manifestamente essere conseguito mediante un trattamento ambulatorio nel corso dell'esecuzione della pena (consid. 5b, c).

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referenza

Articolo: Art. 44 n. 1 cpv. 1 CP, art. 43 n. 2 CP, art. 44 n. 3 cpv. 1 CP