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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 350 n. 1 cpv. 2 CP; designazione del foro.
Se nessuno dei cantoni nei quali sono state commesse le infrazioni ha già aperto un'istruzione ai sensi dell'art. 350 n. 1 cpv. 2 CP e che, perdipiù, non è possibile fissare il centro di gravità dell'attività delittuosa in nessuno di essi, risultano competenti le autorità del cantone dove l'accusato ha commesso la prima infrazione.

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referenza

Articolo: Art. 350 n. 1 cpv. 2 CP