Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Prescrizione dell'azione di ripetizione di prestazioni eseguite in base a un contratto nullo (art. 67 cpv. 1 CO, art. 30 cpv. 3 DAFE, testo del 21 marzo 1973).
Nozione di conoscenza del diritto di ripetizione. Ove si tratti di una prestazione fornita anticipatamente in base a un contratto subordinato ad un'autorizzazione sperata dalle parti, la parte che l'ha fornita ha conoscenza del suo diritto di ripetizione quando sa che detta autorizzazione non potrà essere ottenuta o che le parti hanno rinunciato a chiederla. Se la validità di un negozio giuridico è oggetto di un procedimento ufficiale, l'attore può, in linea di principio, attendere la decisione dell'autorità prima di promuovere l'azione di ripetizione.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 67 cpv. 1 CO, art. 30 cpv. 3 DAFE