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Regesto

Art. 718 cpv. 1 CO. Poteri di rappresentanza del consiglio di amministrazione di una società anonima insolvente.
Non ci si può attenere esclusivamente alla limitazione dei poteri di rappresentanza stabilita nell'art. 718 cpv. 1 CO laddove lo scopo sociale non possa più essere realizzato per trovarsi la società al bordo del fallimento. Se per mantenerne l'esercizio siano necessarie misure radicali urgenti, ma circostanze particolari impediscano all'assemblea generale di adottarle tempestivamente, si giustifica di accordare, a titolo eccezionale, al consiglio di amministrazione la libertà d'azione necessaria e di estendere in modo corrispondente i suoi poteri di rappresentanza (consid. 3).

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Articolo: Art. 718 cpv. 1 CO