Regesto
1. La presentazione dell'azione come atto interruttivo della prescrizione. Effetti. Art. 135, 137, 138 CO (consid. 3 a).
2. L'azione viziata da difetto di forma rimediabile non interrompe la prescrizione: resta tuttavia riservato il caso in cui l'azione che fosse stata respinta per tale difetto venga ripresentata entro il termine suppletorio previsto dall'art. 139 CO (consid. 3 b).
3. Moglie non rappresentata dal marito, agente in concreto come convenuta in una controversia con un terzo relativa ai beni apportati (art. 168 cp. 2 CC); irregolaritą che costituisce un vizio di forma riparabile dell'azione (consid. 3 b).