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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 154 cpv. 1 LEF; Termine per chiedere la realizzazione.
La disposizione sulla sospensione dei termini per la durata di un procedimento giudiziario pendente si riferisce solamente al termine massimo - nel caso concreto, trattandosi di un'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare, al termine massimo di due anni - non invece a quello minimo.

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referenza

Articolo: Art. 154 cpv. 1 LEF