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Regesto

Art. 62 cpv. 2 LStrI: revoca/rifiuto di prolungare un'autorizzazione di soggiorno fondati su un delitto per il quale un tribunale penale ha rinunciato a pronunciare un'espulsione.
L'art. 62 cpv. 2 LStrI vuole evitare che più autorità (tribunale penale e autorità migratorie) giudichino diversamente un medesimo complesso di fatti. Se il tribunale penale si è pronunciato su un delitto commesso dopo il 1° ottobre 2016, riguardo al quale un'espulsione non obbligatoria sarebbe stata di principio possibile, ma non si è espresso in merito ad un'espulsione né nel dispositivo né nelle motivazioni, e le autorità migratorie si fondano solo su delitti commessi prima dell'entrata in vigore del citato articolo, una revoca rispettivamente un rifiuto di prolungare un'autorizzazione di soggiorno da parte delle autorità migratorie resta possibile (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 62 cpv. 2 LStrI