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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 2 cpv. 3bis e 3ter ("stato al 6 luglio 2020"), art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; art. 59 LPGA e art. 89 cpv. 1 LTF; indennità di perdita di guadagno per coronavirus, legittimazione per presentare una domanda e diritto di ricorrere del datore di lavoro.
Il diritto del datore di lavoro di presentare una domanda e un ricorso non può essere dedotto dall'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (in relazione all'art. 19 cpv. 2 LPGA) nel caso di una perdita di reddito da parte di un dipendente che si trova in una posizione simile a quella del datore di lavoro (ciò che gli permetterebbe di avere diritto all'indennità) (consid. 1.4.3). Il diritto all'indennità di perdita di guadagno per coronavirus delle persone assicurate che occupano una posizione simile a quella di un datore di lavoro è sussidiario alla continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro (consid. 5.3.5).

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referenza

Articolo: art. 59 LPGA, art. 89 cpv. 1 LTF, art. 19 cpv. 2 LPGA