Regesto
- Il tribunale arbitrale è solo materialmente competente per statuire sui rapporti giuridici (tra la cassa e gli assicurati da una parte e i medici, il personale curante o gli stabilimenti di cura dall'altra menzionati all'art. 25 cpv. 1 LAMI) che risultano o che sono stabiliti in virtù della LAMI.
- In casu il tribunale arbitrale non è competente per giudicare una controversia, relativa agli onorari dovuti per una cura ospedaliera in reparto semi-privato, che oppone un medico a un assicurato.