Regesto
Art. 544 cpv. 3, art. 143 CO ; solidarietą.
1. Ove pił azionisti di una societą vendano simultaneamente le loro azioni allo stesso compratore, essi possono concludere contratti di compravendita autonomi o raggrupparsi in una societą semplice avente per scopo la vendita di tali azioni. Dev'essere valutato in base all'insieme delle circostanze concrete se sia data una societą semplice (consid. 1, 2).
2. L'assenza di una specifica imputazione delle singole azioni vendute e del relativo prezzo dą luogo, conformemente all'art. 143 CO, a una responsabilitą solidale fondata sul contratto di compravendita. Avendo agito collettivamente in occasione della vendita delle loro azioni, gli azionisti non possono prevalersi di una responsabilitą soltanto proporzionale (consid. 3).