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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 8 lett. b della Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale e art. 2 lett. b (i) del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione (in vigore dal 1o luglio 1973).
La continuità del rapporto assicurativo è data se tra la fine del periodo di contribuzione obbligatoria e l'inizio di quello assimilato decorre un termine non superiore alle 10 settimane (periodo neutro).
Eventuali intervalli fra i diversi periodi di malattia, intervenuti dopo la scadenza del periodo neutro, escludono la continuità del rapporto assicurativo in regime convenzionale, quindi della qualità di iscritto ai sensi dell'art. 8 lett. b in relazione con l'art. 2 lett. b (i), se l'interessato non provvede al versamento di contributi o alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria italiana durante l'intervallo.