Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 6 n. 1 CEDU; art. 29a Cost.; art. 52 LAVS; verifica dell'importo chiesto in risarcimento.
La persona confrontata con una pretesa di risarcimento deve avere avuto, in base alla garanzia della via giudiziaria, la possibilità di contestare almeno una volta l'importo dei crediti contributivi, per i quali è resa responsabile, presso un'autorità giudiziaria che esamina liberamente i fatti. Ex organi, che hanno lasciato l'impresa, non hanno più la possibilità, in caso di notificazione della decisione di fissazione dei contributi posteriore alla loro uscita dalla ditta, di impugnare o di fare impugnare la decisione, motivo per il quale la stessa deve, in tal caso, poter essere esaminata liberamente nell'ambito della procedura di risarcimento (precisazione della giurisprudenza al consid. 5 [in particolare consid. 5.4]).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 6 n. 1 CEDU, art. 29a Cost., art. 52 LAVS