Regesto
Portata dei diritti di prelazione legali previsti negli art. 6 sgg. LPF. Diritto intertemporale.
1. Un diritto di prelazione legale nel senso degli art. 6 sgg. LPF non può essere opposto a un diritto di compera di un terzo, convenuto anteriormente all'entrata in vigore della citata legge (1o gennaio 1953) e annotato nel registro fondiario; e ciò - ritenuto che perduri l'annotazione - anche se il diritto di compera è esercitato solo dopo la data indicata. Art. 6 sgg. LPF, 683 e 959 CC, 1, 2 e 3, come pure 17 e 18 del Titolo finale del CC (consid. 3-5).
2. Contro chi può essere promossa l'azione di rivendicazione della proprietà di un fondo? Art. 665 e 963 CC (consid. 2).